Art. 3.
(Agevolazioni fiscali e previdenziali).

      1. Per i figli appartenenti a famiglie riconosciute nella condizione di famiglia numerosa ai sensi dell'articolo 2:

          a) le detrazioni fiscali sono equiparate a quelle massime previste dalla legislazione vigente in materia;

          b) la corresponsione degli assegni familiari è prolungata fino al compimento del ventiseiesimo anno di età dei figli non conviventi e percettori di reddito ovvero che risultano percettori di redditi esenti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi della legislazione vigente in materia.

      2. Per le famiglie numerose:

          a) le detrazioni sono indipendenti dal reddito familiare ed equivalenti alla soglia di povertà relativa pro capite calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di disabili;

 

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          b) non è applicato l'incremento della tassa di circolazione prevista per le autovetture e gli autoveicoli di cui ai punti 2) e 3) della tabella 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          c) in sede di dichiarazione dei redditi uno dei genitori può dedurre l'ammontare delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi;

          d) sugli immobili di residenza è applicata l'aliquota minima dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) del 4 per mille, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, e la detrazione massima consentita è pari a 258 euro;

          e) per il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è applicata la tariffa minima;

          f) ai fini del calcolo dell'imponibile dell'addizionale comunale IRPEF e dell'addizionale regionale IRPEF, è prevista l'applicazione di una no tax area pari ad euro 10.000 per ogni figlio;

          g) sugli importi dei ticket sanitari e delle prestazioni mediche e ospedaliere è applicata la riduzione del 50 per cento;

          h) per ogni figlio naturale, adottivo o affidato è riconosciuto alla madre lavoratrice, o al coniuge se la madre non è occupata, un bonus pari a tre anni di contributi previdenziali. Per le lavoratrici a tempo parziale, la contribuzione è calcolata sullo stipendio intero.

      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche alla scala di equivalenza relativa alla determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui alla tabella 2 allegata al decreto legislativo 31

 

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marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti criteri:

          a) prevedere una maggiorazione per ogni figlio minore, compresi i figli adottivi e gli affidati;

          b) prevedere una maggiorazione per ogni figlio maggiorenne, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, iscritto ad un corso universitario o equiparato e in regola con gli esami prescritti;

          c) prevedere che le maggiorazioni stabilite per i soggetti di cui alle lettere a) e b) siano aumentate in relazione al numero dei medesimi soggetti in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.